DISCARICA: Proroga cava

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

ALL’ASSESSORE ATTIVITA’PRODUTTIVE

AL RESPONSABILE DEL SURAE

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE CONSUMATORI

AL RESPONSABILE P.O.

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE PRAE

____________________

AL PRESIDENTE DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSIGLIARE

AI COLLEGHI CONSIGLIERI

AL SINDACO

AL RESPONSABILE UFF.URBANISTICO

AL RESPONSABILE SUE

AL SEGRETARIO GENERALE

SEDUTA DEL 16.05.2014

 

Oggetto: Richiesta di Annullamento in Autotutela della determina n°00058 del 04.04.2014 del registro delle Determinazioni della Regione Puglia con la quale è stata concessa la “PROROGA alla coltivazione Cava di tufo calcarenitico e di calcare site in località “AMICI” presentata dalla società Ecolevante.

Il sottoscritto Avv. Ciro D’ALÒ, in qualità di Consigliere Comunale per Sud in Movimento nel Comune di Grottaglie, si oppone alla concessione della proroga indicata in oggetto, per le seguenti

MOTIVAZIONI

La società istante, in data 23.09.2013, acclarata la protocollo regionale n° AOO_160_1442 del 03.10.2013 ha presentato istanza tendente ad ottenere la proroga per detta cava presentando la documentazione probatoria necessaria.

A. INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL’ISTANZA

La richiesta presentata dalla società Ecolevante s.p.a, rientra tra quelle previste dall’art. 11 del PRAE della Regione Puglia, il quale recita testualmente :

Proroga dell’autorizzazione

  1. Nel caso in cui il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava non abbia completato la coltivazione nei tempi previsti dal titolo autorizzativo, è possibile presentare domanda di proroga al competente Servizio Attività Estrattive.
  2. L’istanza di proroga deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione; qualora l’istanza pervenga oltre tale termine, la coltivazione non potrà più proseguire oltre il termine previsto dal titolo originario, trascorso il quale il Servizio Attività Estrattive della Regione adotterà apposito provvedimento di cessazione della attività di cava.

RILIEVI E CONSIDERAZIONI

 

a) INTEMPESTIVIA’DELL’ISTANZA

In merito a quanto previsto dal citato articolo, occorre fare una breve ricognizione delle date.

La precedente proroga fu concessa con determina n°38 del 15.03.2010, immediatamente esecutiva, per la durata di 4 anni, come emerge dalla determina indicata in oggetto.

La scadenza naturale della proroga, dunque, era il 15.03.2014.

Da una verifica fatta, si può tranquillamente affermare che l’istanza è stata presentata in violazione del termine di cui all’art. 11 del PRAE, infatti, essa andava presentata entro il 17.09.2013, appunto almeno 180 giorni dalla scadenza, invece emerge dagli atti reca le seguenti date: presentazione del 23.09.2013, acclarata al protocollo regionale n° AOO_160_1442 del 03.10.2013. 

b) EFFETTI CONSEQUENZIALI

Alla intempestività della domanda ne conseguono gli effetti stabiliti dall’art.art. 11 PRAE ossia:

“Qualora l’istanza pervenga oltre tale termine, la coltivazione non potrà più proseguire oltre il termine previsto dal titolo originario, trascorso il quale il Servizio Attività Estrattive della Regione adotterà apposito provvedimento di cessazione della attività di cava.”

B. INQUADRAMENTO DELLA CAVA

Come emerge dagli atti della Regione Puglia (All.1), dai rilievi del corpo di Polizia Municipale(all.2), la cava in argomento non è operativa da lunghissimo tempo, infatti è la stessa Regione a classificarla come “ non attiva” anzi addirittura “ cava abbandonata”(all.3)

Dall’allegato 3, ossia dalla relazione del comandante dei Vigili Urbani emerge che la Cava non è coltivata da molti anni e di tanto la Regione potrebbe accorgersi verificando le comunicazioni di avvio lavori, di sospensione lavori che la società in questione aveva l’obbligo di effettuare non solo all’Ente Regione ma anche al Comune interessato.

Sopraggiungono in soccorso la norme contenute nel PRAE le quali all’art. 3, individuano come “CAVE INATTIVE ” quelle:

“ per le quali l’autorizzazione abbia perso efficacia per decorrenza del termine di validità oppure sia cessata la coltivazione.

Sempre la stessa norma stabilisce che “La prosecuzione dei lavori è consentita solo per opere di messa in sicurezza del sito e per il recupero ambientale”

C. ASPETTI DEL TERRRITORIO CIRCOSTANTE

Come è già emerso nel corso dell’istruttoria, svolta nel 2009, relativamente alla richiesta di ampliamento della presente cava, vi sono numerose e svariate ragioni per non autorizzarne la coltivazione e non concedere il suo ampliamento(il cui iter autorizzativo è in corso):

a) IMPATTI CUMULATIVI

  1. la cava ricade in un ambito territoriale ove gravano fortissime pressioni ambientali;
  2. nelle immediate vicinanze vi è una discarica di 3000.000(tremilioni) di metri cubi, che ospita rifiuti industriali provenienti dai confini nazionali ed extranazionali;
  3. a distanza di circa 500 metri vi è un’altra discarica della stessa società che è in fase di chiusura;
  4. a distanza di circa 800 metri è in esercizio una enorme cava, denominata cava Castelli;
  5. gran parte della particella 61 oggetto della contestata autorizzazione, ricade nella fascia di rispetto prevista dal PPTR (all.4);
  6. una parte della particella indicata in oggetto, rimane nelle immediate vicinanze i beni pregio paesaggistico, di siti di interesse storico culturali e archeologico;(all.5)
  7. la particella in questione è individuata sulla carta idrogeologica della puglia, come “ recapito finale di bacino endoreico (all.6);
  8. a pochi metri dalla particella 61 passa una condotta in pressione di acqua potabile dell’AQP denominata Cantagallo;

b) ELEMENTI DI IMPATTO

  1. sistema idrico sotterraneo, con particolare riferimento alla falda in pressione sottostante quella a pelo libero
  2. eccessiva presenza di automezzi generato dalle attività estrattive in attività, dalle discariche e dalle attività agricole limitrofe
  3. vi sono cantine e frantoi;

c) BERSAGLI

  1. Masserie censite e tutelate nell’ambito del PPTR;(amici, torre, caprarica;
  2. Beni di interesse archeologico, architettonico (antica via appia, santuario madonne delle grazie)
  3. Strutture ricettive, ricreative e di interesse sociosanitario, nelle immediate vicinanze vi è un centro per diversamente abili, che accoglie attività di ippoterapia, ricreative,di recupero e inclusione. Il predetto centro è riceva finanziamenti regionali in relazione al progetto “Dopo di Noi” le numerose attività sono finanziate dal Comune di Grottaglie nell’ ambito dei Piani Sociali di Zona;

D. MANCATA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI DA ESTRARRE

Occorre richiamare quanto stabilito dalla sentenza del TAR Umbria, nel caso SECE c/ Comune di Orvieto, confermata dal consiglio di Stato, con la quale si afferma che le autorizzazioni non possono prescindere dalla valutazione delle quantità di inerti da estrarre che – come prevede del resto il PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive)- dovrebbero essere sempre dimostrate sia per il fabbisogno ordinario che straordinario, cosa che non è avvenuta nel caso esaminato. La valutazione è importante anche alla luce del fatto che quella cava non è mai stata coltivata, ne sono stati utilizzati rivenienti dagli studi di settore effettuati dall’Osservatorio.

Per tale ragione, non può non farsi riferimento alla decisione della Corte di Giustizia Europea 2.10.2001, nella quale si configura la tutela dell’ambiente come momento dotato di primazia rispetto agli interessi particolari di natura economica; primazia che porta addirittura a prescindere da un eventuale bilanciamento tra tutela dell’ambiente e della salute ed altri interessi.

La Corte di Giustizia, pur in un regime di favore per l’intrapresa individuale e societaria, ha addirittura escluso che si possa mettere in discussione la tutela dell’ambiente e della salute per dare soddisfazione anche parzialmente concorrente ad un interesse economico privato”.

per tutte queste ragioni si

si chiede

Al Dirigente Regionale che ha emesso il provvedimento, l’Annullamento in autotutela della impugnata determina dirigenziale e di dichiarare cessata l’attività di cava ai sensi dell’art. 3 PRAE e ordinare la messa in sicurezza del sito e il ripristino ambientale.

Al Sindaco di impugnare, con urgenza, la determina n° n°00058 del 04.04.2014 del registro delle Determinazioni della Regione Puglia

Grottaglie, 16.05.2014

Avv. Ciro D’ALÒ