DISCARICA: Ampliamento cava

Grottaglie 16.05.2014

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

ALL’ASSESSORE ATTIVITA’PRODUTTIVE

AL RESPONSABILE DEL SURAE

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE CONSUMATORI

AL RESPONSABILE P.O.

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE PRAE

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AL PRESIDENTE DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSIGLIARE

AI COLLEGHI CONSIGLIERI

AL SINDACO

AL RESPONSABILE UFF. URBANISTICO

AL RESPONSABILE SUE

AL SEGRETARIO GENERALE

SEDUTA DEL 16.05.2014

 

ODG: Ampliamento Cava di tufo calcarenitico e di calcare site in località “AMICI” presentata dalla società Ecolevante .

Il sottoscritto Avv. Ciro D’ALÒ, in qualità di Consigliere Comunale per Sud in Movimento al Comune di Grottaglie, si oppone alla concessione della proroga indicata in oggetto, per le seguenti

 

MOTIVAZIONI

 

A. INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL’ISTANZA

La richiesta presentata dalla società Ecolevante s.p.a, rientra tra quelle previste dall’art. 12 del PRAE della Regione Puglia, ossia “Ampliamento di cava”.

In particolare, questa istanza si riferisce all’Ampliamento di una cava “esistente” sulla particella 61 foglio di mappa 83 del catasto terreni.

La società afferma che, in detta cava, sia in corso la coltivazione, per questo ha presentato la richiesta di proroga alla coltivazione, avendo la precedente autorizzazione, scadenza al 15.03.2014.

Con la richiesta, chiede che la predette attività di estenda sulle particelle 61/p 330/p-62-63-64-84-128-181-182-183-184.

 

 

RILIEVI E CONSIDERAZIONI

 

  1. In relazione alla particella 61 foglio di mappa 83 del catasto terreni, che dovrebbe essere la cava attiva, si evidenzia quanto segue; Come emerge dagli atti della Regione Puglia (All.0 e 1.), dai rilievi del corpo di Polizia Municipale(all.2), la cava in argomento non è operativa da lunghissimo tempo, infatti, è la stessa Regione a classificarla come “ non attiva”. Dall’allegato 2, ossia dalla relazione del comandante dei Vigili Urbani di Grottaglie, emerge che la Cava non è coltivata da molti anni e di tanto la Regione potrebbe accorgersi verificando le comunicazioni di avvio e/o di sospensione lavori che, la società in questione, aveva l’obbligo di effettuare, non solo all’Ente Regione, ma anche al Comune interessato.
  2. Sul punto si evidenzia che vi è specifica richiesta, inviata alla Regione Puglia, di annullamento in autotutela della determina n°00058 del 04.04.2014 del registro delle Determinazioni della Regione Puglia( che ha concesso la proroga). Le ragioni della richiesta di annullamento, si possono leggere nell’allegato documento (all.3), in ogni caso uno dei motivi è legato alla intempestività della presentazione della domanda rispetto ai termini indicati dal PRAE all’art all’art. 3 del PRAE, ciò determinando le decadenze previste.
  3. Tra le particelle indicate dalla società istante nella richiesta di ampliamento, ve ne sono alcune che, di fatto, in precedenza erano già un cava. Per quelle particelle, era previsto anche un piano di ripristino, che il Comune con ordinanza 54/11 (all.3 bis) ne ha imposto l’esecuzione. Si segnala in particolare che, tra le particelle oggetto della richiesta di ampliamento, vi sono la 84 e 128 che appunto erano già cava e vengono menzionate nell’ordinanza comunale citata. Appare superfluo sottolineare che non si può chiedere l’ampliamento di una cava su particelle già scavate e che dovrebbe essere già state ripristinate e recuperate.
  4. La Regione Puglia, ha già rilevato la inattività di quella Cava anche nelle determina n°2 del 2010 (all.4) allorché ha rigettato la richiesta di ampliamento. In tale atto, a pagina 3 si del leggono le testuali affermazioni:
    1. “punto 4: l’art.26 delle norme di transitorie del PRAE, per istanze presentate prima dell’approvazione del piano stesso, consentirebbe il prosieguo dell’iter di approvazione secondo la legge; pertanto non risulta applicabile il limite del 50% di ampliamento rispetto all’esistente. Risulta interessante rilevare, dalla documentazione presentata dallo stesso progettista alla relazione integrativa, come dalla prima istanza in atti datata 20.07.2006 prot 8849 risulta che la richiesta di ampliamento cava, dato confermato dalla………………………………………mentre nella successiva istanza risulta la richiesta di coltivazione cava lasciando la nella pubblicazione dell’avvenuto deposito la vecchia dicitura che fa rifermento all’ampliamento di cava”.
    2. “punto 5: ancora una volta la vecchia cava viene rappresentata come elemento chiuso e non integrato nel progetto generale se non per la parte del recupero finale.
  5. In relazione alle particelle 181 e 182 va evidenziato, come emerge dall’all.5 (foto estratta da google-maps), che su queste particelle vi era già stata un attività estrattiva, rispetto alla quale appare necessario che di facciano gli opportuni approfondimenti.

 

B.ASPETTI DEL TERRRITORIO CIRCOSTANTE

 

Come è già emerso nel corso dell’istruttoria, svolta nel 2009, relativamente alla richiesta di ampliamento della cava, vi sono numerose e svariate ragioni per non autorizzarne l’ampliamento :

 

a) IMPATTI CUMULATIVI

  1. la cava ricade in un ambito territoriale ove gravano fortissime e pressioni ambientali;
  2. nelle immediate vicinanze vi è una discarica di 3000.0000(tremilioni) di metri cubi, che ospita rifiuti industriali provenienti dai confini nazionali ed extranazionali;
  3. a distanza di circa 500 metri vi è un’altra discarica della stessa società che è in fase di chiusura;
  4. a distanza di circa 800 metri è in esercizio una enorme cava, denominata cava Castelli;
  5. gran parte delle particelle 61 e 330 oggetto della contestata autorizzazione, ricadono nella fascia di rispetto prevista dal PPTR (all.6);
  6. una parte della particella indicata in oggetto, rimane nelle immediate vicinanze i beni pregio paesaggistico, di siti di interesse storico culturali e archeologico;(all.7)
  7. la particella 61 è individuata sulla carta idrogeologica della puglia, come “ recapito finale di bacino endoreico (all.8);
  8. a pochi metri dalla particella 61 e delle altre, passa una condotta in pressione di acqua potabile dell’AQP denominata Cantagallo;

 

b) ELEMENTI DI IMPATTO

  1.  sistema idrico sotterraneo, con particolare riferimento ala falda in pressione sottostante quella a pelo libero;
  2. eccessiva presenza di automezzi generato dalle attività estrattive in attività, dalle discariche e dalle attività agricole limitrofe;
  3. presenza di cantine e frantoi;

 

c) BERSAGLI

  1. Masserie censite e tutelate nell’ambito del PPTR;(amici, torre, caprarica;
  2. Beni di interesse archeologico, architettonico (antica via appia, santuario madonne delle grazie);
  3. Strutture ricettive, ricreative e di interesse sociosanitario, nelle immediate vicinanze vi è un centro per diversamente abili, che accoglie attività di ippoterapia, ricreative,di recupero e inclusione. Il predetto centro è riceva finanziamenti regionali in relazione al progetto “Dopo di Noi” le numerose attività sono finanziate dal Comune di Grottaglie nell’ ambito dei Piani Sociali di Zona;
  4. parchi e gravine

 

C. MANCATA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI DA ESTRARRE

Occorre richiamare quanto stabilito dalla sentenza del TAR Umbria, nel caso SECE c/ Comune di Orvieto, confermata dal consiglio di Stato, con la quale si afferma che le autorizzazioni non possono prescindere dalla valutazione delle quantità di inerti da estrarre che – come prevede del resto il PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive)- dovrebbero essere sempre dimostrate sia per il fabbisogno ordinario che straordinario, cosa che non è avvenuta nel caso esaminato. La valutazione è importante anche alla luce del fatto che quella cava non è mai stata coltivata, ne sono stati utilizzati rivenienti dagli studi di settore effettuati dall’Osservatorio.

Per tale ragione, non può non farsi riferimento alla decisione della Corte di Giustizia Europea 2.10.2001, nella quale si configura la tutela dell’ambiente come momento dotato di primazia rispetto agli interessi particolari di natura economica; primazia che porta addirittura a prescindere da un eventuale bilanciamento tra tutela dell’ambiente e della salute ed altri interessi.

La Corte di Giustizia, pur in un regime di favore per l’intrapresa individuale e societaria, ha addirittura escluso che si possa mettere in discussione la tutela dell’ambiente e della salute per dare soddisfazione anche parzialmente concorrente ad un interesse economico privato”.

per tutte queste ragioni

CHIEDE

il diniego dell’autorizzazione richiesta.

Avv. CIRO D’ALÒ