{"id":1285,"date":"2014-05-20T09:36:05","date_gmt":"2014-05-20T07:36:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/?p=1285"},"modified":"2014-05-20T09:43:13","modified_gmt":"2014-05-20T07:43:13","slug":"discarica-ampliamento-cava","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/2014\/05\/20\/discarica-ampliamento-cava\/","title":{"rendered":"DISCARICA: Ampliamento cava"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\">Grottaglie 16.05.2014<\/p>\n<p><strong>AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA<\/strong><\/p>\n<p><strong>ALL\u2019ASSESSORE ATTIVITA\u2019PRODUTTIVE<\/strong><\/p>\n<p><strong>AL RESPONSABILE DEL SURAE<\/strong><\/p>\n<p><strong>AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA\u2019 ECONOMICHE CONSUMATORI<\/strong><\/p>\n<p><strong>AL RESPONSABILE P.O.<\/strong><\/p>\n<p><strong>AL DIRIGENTE DELL\u2019UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE PRAE<\/strong><\/p>\n<p>______________________________<\/p>\n<p><strong>AL PRESIDENTE DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSIGLIARE<\/strong><\/p>\n<p><strong>AI COLLEGHI CONSIGLIERI<\/strong><\/p>\n<p><strong>AL SINDACO<\/strong><\/p>\n<p><strong>AL RESPONSABILE UFF. URBANISTICO<\/strong><\/p>\n<p><strong>AL RESPONSABILE SUE<\/strong><\/p>\n<p><strong>AL SEGRETARIO GENERALE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>SEDUTA DEL 16.05.2014<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ODG: Ampliamento Cava di tufo calcarenitico e di calcare site in localit\u00e0 \u201cAMICI\u201d presentata dalla societ\u00e0 Ecolevante .<\/strong><\/p>\n<p>Il sottoscritto Avv. Ciro D\u2019AL\u00d2, in qualit\u00e0 di Consigliere Comunale per Sud in Movimento al Comune di Grottaglie, si oppone alla concessione della proroga indicata in oggetto, per le seguenti<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>A. INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL\u2019ISTANZA<\/strong><\/p>\n<p>La richiesta presentata dalla societ\u00e0 Ecolevante s.p.a, rientra tra quelle previste dall\u2019art. 12 del PRAE della Regione Puglia, ossia \u201cAmpliamento di cava\u201d.<\/p>\n<p>In particolare, questa istanza si riferisce all\u2019Ampliamento di una cava \u201cesistente\u201d sulla particella 61 foglio di mappa 83 del catasto terreni.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 afferma che, in detta cava, sia in corso la coltivazione, per questo ha presentato la richiesta di proroga alla coltivazione, avendo la precedente autorizzazione, scadenza al 15.03.2014.<\/p>\n<p>Con la richiesta, chiede che la predette attivit\u00e0 di estenda sulle particelle 61\/p 330\/p-62-63-64-84-128-181-182-183-184.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>RILIEVI E CONSIDERAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">In relazione alla particella 61 foglio di mappa 83 del catasto terreni, che dovrebbe essere la cava attiva, si evidenzia quanto segue; Come emerge dagli atti della Regione Puglia (All.0 e 1.), dai rilievi del corpo di Polizia Municipale(all.2), la cava in argomento non \u00e8 operativa da lunghissimo tempo, infatti, \u00e8 la stessa Regione a classificarla come \u201c non attiva\u201d. Dall\u2019allegato 2, ossia dalla relazione del comandante dei Vigili Urbani di Grottaglie, emerge che la Cava non \u00e8 coltivata da molti anni e di tanto la Regione potrebbe accorgersi verificando le comunicazioni di avvio e\/o di sospensione lavori che, la societ\u00e0 in questione, aveva l\u2019obbligo di effettuare, non solo all\u2019Ente Regione, ma anche al Comune interessato.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Sul punto si evidenzia che vi \u00e8 specifica richiesta, inviata alla Regione Puglia, di annullamento in autotutela della determina n\u00b000058 del 04.04.2014 del registro delle Determinazioni della Regione Puglia( che ha concesso la proroga). Le ragioni della richiesta di annullamento, si possono leggere nell\u2019allegato documento (all.3), in ogni caso uno dei motivi \u00e8 legato alla intempestivit\u00e0 della presentazione della domanda rispetto ai termini indicati dal PRAE all\u2019art all\u2019art. 3 del PRAE, ci\u00f2 determinando le decadenze previste.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Tra le particelle indicate dalla societ\u00e0 istante nella richiesta di ampliamento, ve ne sono alcune che, di fatto, in precedenza erano gi\u00e0 un cava. Per quelle particelle, era previsto anche un piano di ripristino, che il Comune con ordinanza 54\/11 (all.3 bis) ne ha imposto l\u2019esecuzione. Si segnala in particolare che, tra le particelle oggetto della richiesta di ampliamento, vi sono la 84 e 128 che appunto erano gi\u00e0 cava e vengono menzionate nell\u2019ordinanza comunale citata. Appare superfluo sottolineare che non si pu\u00f2 chiedere l\u2019ampliamento di una cava su particelle gi\u00e0 scavate e che dovrebbe essere gi\u00e0 state ripristinate e recuperate.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La Regione Puglia, ha gi\u00e0 rilevato la inattivit\u00e0 di quella Cava anche nelle determina n\u00b02 del 2010 (all.4) allorch\u00e9 ha rigettato la richiesta di ampliamento. In tale atto, a pagina 3 si del leggono le testuali affermazioni:\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>\u201cpunto 4: l\u2019art.26 delle norme di transitorie del PRAE, per istanze presentate prima dell\u2019approvazione del piano stesso, consentirebbe il prosieguo dell\u2019iter di approvazione secondo la legge; pertanto non risulta applicabile il limite del 50% di ampliamento rispetto all\u2019esistente. Risulta interessante rilevare, dalla documentazione presentata dallo stesso progettista alla relazione integrativa, come dalla prima istanza in atti datata 20.07.2006 prot 8849 risulta che la richiesta di ampliamento cava, dato confermato dalla\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026mentre nella successiva istanza risulta la richiesta di coltivazione cava lasciando la nella pubblicazione dell\u2019avvenuto deposito la vecchia dicitura che fa rifermento all\u2019ampliamento di cava\u201d.<\/li>\n<li>\u201cpunto 5: ancora una volta la vecchia cava viene rappresentata come elemento chiuso e non integrato nel progetto generale se non per la parte del recupero finale.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In relazione alle particelle 181 e 182 va evidenziato, come emerge dall\u2019all.5 (foto estratta da google-maps), che su queste particelle vi era gi\u00e0 stata un attivit\u00e0 estrattiva, rispetto alla quale appare necessario che di facciano gli opportuni approfondimenti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>B.ASPETTI DEL TERRRITORIO CIRCOSTANTE<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Come \u00e8 gi\u00e0 emerso nel corso dell\u2019istruttoria, svolta nel 2009, relativamente alla richiesta di ampliamento della cava, vi sono numerose e svariate ragioni per non autorizzarne l\u2019ampliamento :<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>a) IMPATTI CUMULATIVI<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>la cava ricade in un ambito territoriale ove gravano fortissime e pressioni ambientali;<\/li>\n<li>nelle immediate vicinanze vi \u00e8 una discarica di 3000.0000(tremilioni) di metri cubi, che ospita rifiuti industriali provenienti dai confini nazionali ed extranazionali;<\/li>\n<li>a distanza di circa 500 metri vi \u00e8 un&#8217;altra discarica della stessa societ\u00e0 che \u00e8 in fase di chiusura;<\/li>\n<li>a distanza di circa 800 metri \u00e8 in esercizio una enorme cava, denominata cava Castelli;<\/li>\n<li>gran parte delle particelle 61 e 330 oggetto della contestata autorizzazione, ricadono nella fascia di rispetto prevista dal PPTR (all.6);<\/li>\n<li>una parte della particella indicata in oggetto, rimane nelle immediate vicinanze i beni pregio paesaggistico, di siti di interesse storico culturali e archeologico;(all.7)<\/li>\n<li>la particella 61 \u00e8 individuata sulla carta idrogeologica della puglia, come \u201c recapito finale di bacino endoreico (all.8);<\/li>\n<li>a pochi metri dalla particella 61 e delle altre, passa una condotta in pressione di acqua potabile dell\u2019AQP denominata Cantagallo;<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>b) ELEMENTI DI IMPATTO<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>\u00a0sistema idrico sotterraneo, con particolare riferimento ala falda in pressione sottostante quella a pelo libero;<\/li>\n<li>eccessiva presenza di automezzi generato dalle attivit\u00e0 estrattive in attivit\u00e0, dalle discariche e dalle attivit\u00e0 agricole limitrofe;<\/li>\n<li>presenza di cantine e frantoi;<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>c) BERSAGLI<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Masserie censite e tutelate nell\u2019ambito del PPTR;(amici, torre, caprarica;<\/li>\n<li>Beni di interesse archeologico, architettonico (antica via appia, santuario madonne delle grazie);<\/li>\n<li>Strutture ricettive, ricreative e di interesse sociosanitario, nelle immediate vicinanze vi \u00e8 un centro per diversamente abili, che accoglie attivit\u00e0 di ippoterapia, ricreative,di recupero e inclusione. Il predetto centro \u00e8 riceva finanziamenti regionali in relazione al progetto \u201cDopo di Noi\u201d le numerose attivit\u00e0 sono finanziate dal Comune di Grottaglie nell\u2019 ambito dei Piani Sociali di Zona;<\/li>\n<li>parchi e gravine<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>C. MANCATA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI DA ESTRARRE<\/strong><\/p>\n<p>Occorre richiamare quanto stabilito dalla sentenza del TAR Umbria, nel caso SECE c\/ Comune di Orvieto, confermata dal consiglio di Stato, con la quale si afferma che le autorizzazioni non possono prescindere dalla valutazione delle quantit\u00e0 di inerti da estrarre che &#8211; come prevede del resto il PRAE (Piano Regionale delle Attivit\u00e0 Estrattive)- dovrebbero essere sempre dimostrate sia per il fabbisogno ordinario che straordinario, cosa che non \u00e8 avvenuta nel caso esaminato. La valutazione \u00e8 importante anche alla luce del fatto che quella cava non \u00e8 mai stata coltivata, ne sono stati utilizzati rivenienti dagli studi di settore effettuati dall\u2019Osservatorio.<\/p>\n<p>Per tale ragione, non pu\u00f2 non farsi riferimento alla decisione della Corte di Giustizia Europea 2.10.2001, nella quale si configura la tutela dell&#8217;ambiente come momento dotato di primazia rispetto agli interessi particolari di natura economica; primazia che porta addirittura a prescindere da un eventuale bilanciamento tra tutela dell&#8217;ambiente e della salute ed altri interessi.<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia, pur in un regime di favore per l&#8217;intrapresa individuale e societaria, ha addirittura escluso che si possa mettere in discussione la tutela dell&#8217;ambiente e della salute per dare soddisfazione anche parzialmente concorrente ad un interesse economico privato&#8221;.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">per tutte queste ragioni<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CHIEDE<\/strong><\/p>\n<p>il diniego dell\u2019autorizzazione richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Avv. CIRO D\u2019AL\u00d2<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grottaglie 16.05.2014 AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA ALL\u2019ASSESSORE ATTIVITA\u2019PRODUTTIVE AL RESPONSABILE DEL SURAE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA\u2019 ECONOMICHE CONSUMATORI AL RESPONSABILE P.O. 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