{"id":137,"date":"2009-10-21T14:12:00","date_gmt":"2009-10-21T14:12:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/?p=137"},"modified":"2009-10-21T14:12:00","modified_gmt":"2009-10-21T14:12:00","slug":"il-sindaco-deve","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/2009\/10\/21\/il-sindaco-deve\/","title":{"rendered":"Il Sindaco deve:"},"content":{"rendered":"<div align=\"justify\">Un comitato cittadino chiedeva al Sindaco del Comune di adottare ogni atto utile ad evitare la grave situazione sanitaria dovuta all\u2019inquinamento ambientale proveniente, in prevalenza, da lavorazioni di tipo industriali.<br \/>Dinanzi all\u2019inerzia protratta del Sindaco, il predetto comitato interponeva gravame per la declaratoria di illegittimit\u00e0 del silenzio serbato, in particolare per violazione del principio comunitario di massima precauzione, degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. e dell\u2019art. 217 del testo unico leggi sanitarie (TUS) e del conseguente obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso<\/p>\n<p><span style=\"font-size:85%;\"><span style=\"font-size:130%;\"><strong>La posizione del Tar<br \/>Ad avviso del Tar il ricorso deve ritenersi fondato.<\/strong><br \/><\/span><br \/>I giudici amministrativi circoscrivono la loro indagine alla verifica della ricorrenza di un obbligo per il Comune di provvedere sulla domanda di parte ricorrente articolando il loro esame nei seguenti due momenti:<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong> appurare se effettivamente ricorra nel caso in esame un comportamento<br \/>inerte della p.a.;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong> verificare che lo stesso non sia giustificato dalla manifesta infondatezza dell\u2019istanza predetta: unico limite che la giurisprudenza ravvisa all\u2019obbligo di provvedere dell\u2019Amministrazione, infatti, \u00e8 quello della manifesta infondatezza -o assurdit\u00e0, genericit\u00e0, etc.- della pretesa del privato.<\/p>\n<p>Quanto al punto sub a) il Tar rileva come, a fronte dell\u2019istanza notificatagli dal comitato ricorrente, non risultava che il Comune avesse mai adottato al riguardo alcun provvedimento.<\/p>\n<p>Quanto al punto sub b), i giudici precisano che il giudizio di non manifesta infondatezza deve svolgersi attraverso l\u2019analisi di tre particolari profili:<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong> l\u2019esistenza di uno specifico \u201cpotere amministrativo\u201d in capo al Comune onde intervenire nel senso indicato;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong> la sussistenza di \u201clegittimazione\u201d in capo al comitato ricorrente al fine di poter invocare l\u2019esercizio di siffatto potere;<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong> la sussistenza \u2013 sebbene in chiave latamente intesa \u2013 dei \u201cpresupposti\u201d per l\u2019esercizio del potere stesso.<\/p>\n<p>In ordine al primo aspetto, secondo i giudici, l\u2019esistenza di uno specifico \u201cpotere amministrativo\u201d in capo al Comune deve essere riconducibile non al potere di ordinanza di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. quanto, piuttosto, all\u2019art. 217 del testo unico leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934.<br \/>Il ricorso al suddetto potere di ordinanza \u00e8 infatti ammesso nei soli casi in cui non \u00e8 possibile attivare le normali procedure, qui ancora esperibili per<br \/>mancanza di indizi di segno contrario.<\/p>\n<p>Ebbene, a norma del citato art. 217 \u201cquando vapori, gas o altre esalazioni \u2026 provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podest\u00e0 (oggi il sindaco, ovviamente) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno\u201d.<\/p>\n<p>Il sindaco agisce in questa veste quale autorit\u00e0 sanitaria locale chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo a tutela dell\u2019ambiente e della salute pubblica, anche in caso di persistente inerzia dei competenti organismi regionali e statali nelle suddette materie: dunque, l\u2019oggetto proprio dell\u2019istanza di cui si chiede in questa sede l\u2019adempimento.<\/p>\n<p>Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, il sindaco \u00e8 infatti titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che pu\u00f2 anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0, volti a prevenire, a tutela dell&#8217;igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere \u00e8 ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui \u00e8 richiesta l&#8217;attivazione dell&#8217;impianto, sia in epoca successiva (Tar Veneto 1754\/1997.<\/p>\n<p>Presupposto per l\u2019esercizio di siffatto potere \u00e8 la sussistenza di un concreto pericolo per l\u2019ambiente e dunque per la salute pubblica, da valutare complessivamente a seguito di attenta ed approfondita istruttoria, e dunque previa consultazione ed avviso degli organismi competenti in materia sanitaria<br \/>ed ambientale (ASL, ARPA, etc.), nei sensi ed alle condizioni previste dall\u2019art. 16 della legge n. 241 del 1990.<\/p>\n<p>I giudici evidenziano ancora come tale potere, il cui mancato esercizio in presenza dei prescritti presupposti (fenomeni di grave inquinamento ambientale e conseguente pericolo per la salute pubblica) determina tra l\u2019altro i reati di danneggiamento e di omissione di atti d\u2019ufficio ai sensi dell\u2019art. 328, comma 1, c.p., sia tuttora esercitabile \u2013per pacifica giurisprudenza (Tar Liguria 68\/1996; CdS 1080\/1992)- anche in presenza di norme specifiche in materia di inquinamento come ad esempio il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (cfr. Tar Piemonte 37\/1998).<\/p>\n<p>Da quanto sopra detto deriva dunque, secondo il Tar, la presenza del primo requisito (sussistenza di potere amministrativo).<\/p>\n<p>Secondo il giudice amministrativo e in relazione al secondo aspetto, la \u201clegittimazione\u201d del comitato ricorrente a chiedere l\u2019attivazione dei poteri sindacali di cui all\u2019art. 217 TUS pu\u00f2 essere ricavata, in primo luogo, dalla lettura dell\u2019art. 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell\u2019ambiente), come introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2008.<\/p>\n<p>Tale disposizione, rubricata \u201cprincipio dell\u2019azione ambientale\u201d, prevede infatti che \u201cla tutela dell\u2019ambiente \u2026 deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, del\u2019azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all\u2019ambiente\u201d.<\/p>\n<p>Viene in questo modo consacrato il modello di \u201cgovernance ambientale\u201d, ossia di un modello di gestione dei beni ambientali non pi\u00f9 ispirato al classico modello gerarchico ma ad un nuovo stile di governo caratterizzato da un maggior grado di cooperazione ed interazione tra poteri pubblici da una parte ed attori non statuali dall\u2019altra parte (realt\u00e0 economica e realt\u00e0 sociale).<\/p>\n<p>Ora, se si considera: da un lato, che la garanzia di un ambiente salubre costituisce condizione preliminare (e fondamentale) per consentire altres\u00ec un adeguato livello di tutela della salute pubblica; dall\u2019altro lato, che lo stesso art. 217 TUS \u00e8 s\u00ec preordinato al controllo della stessa salute pubblica ma, ancora pi\u00f9 a monte, alla prevenzione o alla gestione di gravi fenomeni di inquinamento (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 2 ottobre 1985, n. 8465), ecco che, secondo il Tar, ben pu\u00f2 riconoscersi ad un comitato come quello in esame la legittimazione ad agire nella direzione sopra indicata.<\/p>\n<p>Alle stesse conclusioni (legittimazione a richiedere un provvedimento espresso) si perviene, secondo i giudici amministrativi, considerando che la giurisprudenza amministrativa ha tra l\u2019altro riconosciuto l\u2019obbligo di provvedere, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nelle ipotesi in cui l\u2019esercizio del potere amministrativo non richiede -come nella specie (art. 217 TUS)- che il relativo procedimento sia avviato ad iniziativa di parte privata.<\/p>\n<p>Sussistono infatti casi in cui, per ragioni legate alla generale doverosit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, nonch\u00e9 per ragioni di giustizia ed equit\u00e0, si impone l\u2019adozione di un provvedimento ad istanza di parte anche laddove tale iniziativa non sia prevista espressamente dalla legge (CdS 7975\/2004).<\/p>\n<p>Secondo tale impostazione, \u201cindipendentemente dall\u2019esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non pu\u00f2 dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l\u2019adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia\u201d.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto appena detto, se si considera anche qui che il suddetto modello di governance ambientale si fonda proprio sulla massima trasparenza dell\u2019azione amministrativa e sulla pi\u00f9 ampia partecipazione dei soggetti privati(preferibilmente organizzati mediante enti esponenziali) ai processi decisionali, i giudici convengono sulla necessit\u00e0 che gli stessi soggetti privati possano agire, a tutela degli interessi della collettivit\u00e0 in materia ambientale e sanitaria, anche mediante la richiesta di attivazione di determinati poteri pubblicistici.<\/p>\n<p>Sussiste dunque, secondo il Tar e per i motivi anzidetti anche il requisito della legittimazione, in capo al comitato ricorrente, a richiedere ed ottenere un provvedimento espresso in merito alla problematiche specificamente sollevate.<\/p>\n<p>Quanto al terzo ed ultimo aspetto, la sussistenza dei \u201cpresupposti\u201d -sebbene da intendersi in senso lato- pu\u00f2 ben essere ricondotta, secondo i giudici, alle analisi compiute da plurimi e qualificati organismi pubblici in materia sanitaria ed ambientale (Arpa, Asl, nonch\u00e9 Universit\u00e0 ) e prodotte nel presente giudizio da cui si traevano dati piuttosto allarmanti, costituiti in sostanza dalla presenza di patologie legate alla particolare incidenza di fattori di origine per l\u2019appunto industriale; rimanendo, ovviamente, non preclusa all\u2019autorit\u00e0 comunale la possibilit\u00e0 di attivare ulteriori canali istituzionali di consultazione a carattere tecnico-scientifico, nell\u2019obiettivo condiviso di giungere ad una seria ed approfondita istruttoria. <\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un comitato cittadino chiedeva al Sindaco del Comune di adottare ogni atto utile ad evitare la grave situazione sanitaria dovuta all\u2019inquinamento ambientale proveniente, in prevalenza, da lavorazioni di tipo industriali.Dinanzi all\u2019inerzia protratta del Sindaco, il predetto comitato interponeva gravame per &hellip; <a href=\"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/2009\/10\/21\/il-sindaco-deve\/\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-137","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=137"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=137"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=137"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.sudinmovimento.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=137"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}